Relazione annuale

Premessa

La relazione presentata al termine di ciascun anno del tirocinio triennale ha un’importanza fondamentale al fine di consentire le opportune verifiche sul corretto assolvimento dell’obbligo di collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione legale ricoperti dal revisore legale o dalla società di revisione presso cui il tirocinio è svolto, così come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 1 lettera d) del D.lgs. 39/2010.

La valutazione complessiva dell’attività svolta verrà infatti eseguita alla presentazione dell’ultima relazione da parte del tirocinante, verificato, da parte del Mef, il completamento del periodo di tirocinio e previo parere della Commissione centrale per i revisori legali, tenuto conto della pertinenza e della completezza delle attività indicate in ciascuna relazione annuale presentata nel triennio.

Per tale motivo si raccomanda una particolare cura nella predisposizione di tali relazioni, che dovranno essere formulate con un sufficiente grado di dettaglio (almeno dieci righe) e che dovranno necessariamente contenere precisa indicazione delle vari fasi delle procedure di revisione legale (es. accettazione dell’incarico, pianificazione, programmazione dell’intervento, svolgimento delle verifiche di sostanza, valutazione degli errori, espressione del giudizio) alle quali il tirocinante ha collaborato, con dovizia di particolari inerenti lo svolgimento pratico delle stesse.

A tale proposito si evidenzia che non verranno valutate positivamente le relazioni eccessivamente sintetiche contenenti solo un breve cenno generico sulle attività svolte ovvero relazioni nella quali verranno elencate attività non concernenti la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuate in conformità alle disposizioni del codice civile e del d.lgs. 39/2010  che non danno luogo alla predisposizione della “relazione di revisione e giudizio sul bilancio” redatta ai sensi dell’art. 14 del predetto decreto.

 

Quando presentare la relazione annuale

La relazione annuale va presentata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 4 del DM 146/2012 entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio.

Qualora il tirocinante non provveda all’invio della relazione entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’ultima relazione omessa, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione.

Trascorsi due anni dalla data di avvenuta sospensione il tirocinante viene cancellato dal registro con provvedimento del Mef, sentita la commissione centrale dei revisori legali. In caso di cancellazione dal registro il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti.

La relazione deve essere presentata anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra società di revisione legale.

 

Dichiarazione del revisore e del rappresentante legale della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto

Il revisore e il rappresentante legale della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto devono attestare la veridicità di quanto indicato nella relazione annuale. In caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 24 del D.lgs. 39/2010 a carico del tirocinante, del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è stato svolto.

L’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. 39/2010 prevede inoltre per  il revisore o per la società di revisione l’obbligo di assicurare e controllare l’effettiva collaborazione del tirocinante all’attività relativa ad uno o più incarichi di revisione legale svolti dal  dominus stesso. La violazione del predetto obbligo da parte del revisore e delle società di revisione equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale.

Come presentare la relazione annuale

La relazione annuale deve essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo di  Modulo di relazione annuale TR-04.

Il modulo compilato on line e salvato in locale, deve essere sottoscritto dal tirocinante  e dal revisore o, nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso una società di revisione, da un soggetto munito di legale rappresentanza della società medesima.

Il modulo può essere sottoscritto:

  • Con firma digitale;
  • Con firma autografa. In tal caso deve essere trasmessa copia dei documenti di identità dei sottoscrittori.

Invio della relazione

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.

Tirocinio svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’Unione Europea

Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea il tirocinante deve presentare, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) che dall’Autorità competente dello Stato membro.

Detta attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata. Il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere all'audizione del tirocinante circa l'attività svolta nel Paese estero.

La relazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Piazza Dalmazia, 1
00198 ROMA

LINEE GUIDA

Ai fini di una corretta indicazione di tutte le informazioni che sono essenziali per una piena comprensione dell’attività di revisione legale cui il tirocinante ha in concreto assistito o partecipato, si può prendere visione delle Linee guida per lo svolgimento del tirocinio 

 

Tutorial "Guida alla relazione annuale"