Cancellazione dal Registro del tirocinio

Cancellazione volontaria

Il tirocinante, su richiesta, può in qualsiasi momento presentare un'istanza di cancellazione dal Registro del tirocinio mediante apposito modulo di cancellazione TR-06 .

Invio dell'istanza

Il modulo compilato on line, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto digitalmente ovvero con firma autografa allegando copia del documento di identità, a cura del richiedente. 

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.

Per l’assolvimento alle prescrizioni di legge in materia di bollo alla domanda deve essere allegata apposita “dichiarazione di assolvimento dell’obbligo di bollo” con apposta la prevista marca da Euro 16.00, debitamente sottoscritta con firma digitale o con firma autografa allegando copia del documento di identità.

Le domande non devono presentare correzioni o abrasioni manuali.

Cancellazione d’ufficio

La cancellazione dal Registro del tirocinio è disposta, d'ufficio, anche per il venir meno dei requisiti di onorabilità del tirocinante, ovvero nei casi di intervenuta sospensione del tirocinio, quando la causa che ha prodotto la sospensione non venga rimossa entro il termine di due anni dall’avvenuta sospensione.

In questi casi il Mef, sentita la Commissione Centrale per i revisori legali, provvede alla cancellazione dal Registro del tirocinio, dandone comunicazione al tirocinante.

In caso di cancellazione dal registro del tirocinio, il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.