Avvertenze per la compilazione del modulo

Il modulo va compilato in lingua italiana, rispettando i campi presenti sul modulo stesso.

L’attestato di iscrizione nel Registro di un altro Paese UE va presentato in originale o in copia legalizzata o apostillata. Ai sensi della normativa vigente, gli atti formati all’estero sono legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di formazione del documento. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti formati nello Stato estero e redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Nei Paesi che hanno sottoscritto appositi accordi internazionali, la legalizzazione dell’atto è sostituita dalla “apostille”.

L’autenticità delle copie, la conformità all’originale nonché la traduzione in lingua italiana del contenuto del documento possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Se nel Paese di origine o nell’altro Stato membro in cui il revisore è abilitato l’autorità competente al rilascio dell’attestato è una pubblica amministrazione l’interessato può, in alternativa, produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del richiamato D.P.R. 445/2000. In tal caso, l’Ufficio competente potrà procedere ad un controllo della veridicità della dichiarazione, a norma dell’articolo 71, interessando la competente Autorità estera. La falsità negli atti e l’uso di dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il dichiarante decade, inoltre, dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere. Allo scopo di accelerare i tempi connessi alla procedura del controllo, può essere utile la presentazione di fotocopie semplici della documentazione con la relativa traduzione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

I soggetti che presentano l’istanza di iscrizione dichiarano, con la sottoscrizione del modello, di essere consapevoli che l’iscrizione nel Registro dei revisori legali è subordinata al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale. Detta prova, svolta, di regola, in concomitanza con la prova scritta della prima sessione utile prevista per l’esame di abilitazione dei revisori legali nazionali, verte sulle materie di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 208 del 29 agosto 2012, e si svolge mediante unica prova in forma di test scritto a risposta multipla.