Modalità di assolvimento della formazione

Le disposizioni legislative prevedono che gli obblighi della formazione professionale obbligatoria continua a capo dei revisori possono essere assolti attraverso tre canali:

a) la formazione offerta dal Ministero dell’economia tramite piattaforme digitali accessibili per via telematica o in convenzione con altri soggetti;

b) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici o privati che, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, abbiano ottenuto l’accreditamento dal Ministero dell’economia e delle finanze;

c) il riconoscimento dei crediti acquisiti dai professionisti iscritti agli Ordini e della formazione organizzata all’interno delle società di revisione a favore di collaboratori e responsabili della revisione (c.d. formazione equivalente).

In tutte e tre le ipotesi sopra richiamate, i programmi di formazione devono riguardare contenuti corrispondenti a uno o più argomenti o materie incluse nel programma di formazione emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, che per l’anno 2024 è stato adottato con la Determina del Ragioniere generale dello Stato  del 29/01/2024, Prot. n. RR 8, già riportata su questo sito.

A) FORMAZIONE DIRETTA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Per il 2020, a partire dal mese di marzo sono accessibili agli iscritti al registro della revisione legale i corsi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

B) ACCREDITAMENTO SOCIETÀ/ENTI

Alle società o agli enti pubblici o privati che intendessero presentare istanza di accreditamento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – si rammentano i requisiti, a tal fine previsti, dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010:

  • a) numero di dipendenti adeguato;
  • b) esperienza triennale nella formazione professionale;
  • c) ricorso a docenti qualificati;
  • d) economicità dell’organizzazione dei corsi

L'elenco degli enti accreditati

Modalità di accreditamento

Un apposito modello di istanza di accreditamento può essere scaricato ai fini dell’inoltro al Ministero dell’economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata all’indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it. L’istanza di accreditamento dovrà essere corredata dalla modulistica indicata nel dettaglio nella circolare n. 12 del 15/03/2024.

Non prevedendo la legge particolari termini di presentazione delle istanze di accreditamento in relazione a ciascun periodo annuale di formazione, le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno formativo e l’elenco dei soggetti accreditati è di conseguenza soggetto a un aggiornamento continuo. Tuttavia, si richiama l’attenzione degli enti candidati all’accreditamento sulla necessità che le relative istanze pervengano in tempi comunque compatibili con la realistica possibilità di tenere i corsi entro la fine dell’anno formativo di riferimento.

Gli uffici competenti del Ministero dell’economie e delle finanze sospenderanno la valutazione delle istanze di accreditamento nei periodi 1-31 agosto e 1-31 dicembre.

L’elenco degli enti accreditati, contenente la denominazione e il sito internet, è pubblicato su questo sito.

Il testo della circolare RGS del 15 marzo 2024, n. 12

Allegato 1 - (Formato Pdf)

Allegato 2 - (Formato Zip)

 

Comunicazioni al registro da parte degli enti accreditati

Le comunicazioni riguardanti i crediti maturati da ciascun iscritto che ha frequentato i corsi presso gli enti accreditati sono esclusivamente a carico dell’ente formatore accreditato che è responsabile della correttezza e puntualità della comunicazione e dell’aggiornamento del registro. I crediti formativi maturati da ciascun partecipante dovranno essere trasmessi mediante modello CSV all’indirizzo PEC accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

C) FORMAZIONE EQUIVALENTE

Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione cosiddetta equivalente, organizzata all’interno o per conto degli ordini professionali oppure dalle società di revisione per i rispettivi collaboratori e responsabili della revisione, il Ministero ha definito le modalità delle successive comunicazioni in merito ai crediti maturati al registro. Resta fermo che il riconoscimento della formazione così svolta è condizionata esclusivamente alla conformità alle materie e agli argomenti inclusi nel programma annuale del Ministero.

Normativa di riferimento

Si riportano di seguito i provvedimenti normativi in materia di formazione obbligatoria continua dei revisori legali, nonché le circolari e gli orientamenti del Ministero dell’economia e della finanze:


Circolari e orientamenti

Circolare RGS del 15 marzo 2024, n.12 - Triennio formativo 2023-2025. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135

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Assistenza diretta

Chiarimenti e aggiornamenti in merito alla formazione continua potranno essere richiesti esclusivamente tramite il servizio di Help Desk, compilando l’apposito modulo disponibile su questo portale nella sezione “Contatti”; non sono pertanto più validi gli indirizzi di posta elettronica ordinaria rgs.formazione.revisori@mef.gov.it e rgs.formazionecontinua.revisori@mef.gov.it.