Frequently asked questions (FAQ): Revisori Legali

Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010:

    1. Le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti di iscrizione:
      • sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
      • sono in possesso di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelle individuate dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
      • hanno svolto il tirocinio triennale previsto disciplinato dal regolamento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
      • hanno superato l’esame di idoneità professionale disciplinato dal regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Possono, altresì, essere iscritte, a certe condizioni e previo sostenimento di una prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in un Paese terzo.

  1. Le società che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
    • i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
    • la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l’esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
    • nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
    • nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
    • nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
    • i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.

Le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  1. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  2. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  3. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
    • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
    • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
    • reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
  4. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

I componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione delle società di revisione legale sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  1. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  2. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  3. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
    • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
    • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
    • reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
  4. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità
  5. non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile.

Le tipologie di laurea che consentono l’abilitazione allo svolgimento della revisione legale sono le seguenti:

    1. laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
    2. laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell’economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
    3. classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
    4. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. del 21 agosto 2004, n. 196.

Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.

Il regime degli esoneri dall’esame di idoneità professionale per revisori legali è disciplinato dall’articolo 11 del D.M. del 19 gennaio 2016, n. 63. In particolare:

  • i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. n. 63/2016, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall’articolo 5, comma 1, lettera c), nell’ambito dell’esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile;
  • i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.M. n. 63/2016, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale;
  • i soggetti di cui all’articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame teorico-pratico presso la Scuola Nazionale della Amministrazione.

In base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 2016, restano esonerati dall’esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d’esami per l’accesso alla professione indetta con l’ordinanza ministeriale 1 marzo 2016, n. 110, o anteriore. Resta fermo il possesso, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti:

  • svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 giugno 2012, n. 146;
  • requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
  • titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145.

La richiesta di iscrizione deve essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo on-line RL-01. Per convalidare l’iscrizione, il modulo compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

 -     Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali

Via di Villa Ada, 55

00199 ROMA

La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, deve contenere in allegato la copia del documento di identità del richiedente e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.

Al momento della richiesta di iscrizione, il revisore è tenuto, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria.

Il versamento deve avvenire mediante:

  • pagamento on-line tramite il nodo dei pagamenti PagoPA (carte di credito), accessibile direttamente durante la compilazione del modulo di iscrizione;
  • bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel registro dei Revisori Legali”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al registro dei Revisori deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del pagamento effettuato

La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al Registro dei revisori legali deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del pagamento effettuato.

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell’Ispettore generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami”, nonché comunicato al richiedente. L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

La richiesta di iscrizione della società può essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo on-line RL-02. Per convalidare l’iscrizione, il modulo compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della società e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

 -     Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali

Via di Villa Ada, 55

00199 ROMA

La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo e deve contenere in allegato la copia del documento di identità del rappresentante legale della società.

Al momento della richiesta di iscrizione, la società è tenuta, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria.

Il versamento deve avvenire mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel Registro dei revisori legali”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al Registro dei revisori legali deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del pagamento effettuato.

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell’Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami”, nonché comunicato alla società.

L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale

Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea abilitati all’esercizio della revisione legale nel Paese di origine o in altro Stato membro, compilando il modulo on-line RL-11. Il modulo compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

 -     Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali

Via di Villa Ada, 55

00199 ROMA

La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, non deve presentare correzioni o abrasioni manuali, e deve contenere in allegato:

  • copia del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  • attestato concernente l’abilitazione all’esercizio della revisione legale in un altro Paese dell’Unione Europea, rilasciato dall’Autorità competente di quel Paese in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro italiano, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente (vedere le avvertenze pubblicate sul sito web insieme al modello RL-11 di domanda).

Al momento della richiesta di iscrizione, il revisore è tenuto, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in € 100,00. Il versamento deve avvenire mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel Registro dei revisori legali”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al registro del tirocinio deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del pagamento effettuato.

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali, subordinata all’esito di una prova attitudinale in lingua italiana e vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale, è disposta con decreto dell’Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato, ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami”, nonché comunicato al richiedente.L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Il Codice di riferimento dell’operazione (CRO) è un codice numerico di undici cifre con il quale ogni istituto bancario identifica in maniera univoca ciascuna transazione bancaria. Il CRO presente sul modulo rappresenta il numero identificativo del pagamento relativo al contributo fisso d’iscrizione. Il riferimento da indicare nel modulo varia in relazione alle diverse modalità di pagamento utilizzate e precisamente:

  • In caso di pagamento mediante Bonifico Bancario o Postale, va indicato nel modulo il codice di 11 numeri che identifica univocamente l’operazione. Nel caso in cui il codice CRO presente sulla ricevuta del pagamento è di lunghezza superiore, vanno indicati nel modulo gli ultimi 11 numeri;
  • In caso di pagamento mediante Postagiro (PTG) da parte di titolari di c/c postale, va indicato nel modulo il codice di 15 caratteri (alfanumerico) presente sulla ricevuta del pagamento;
  • In caso di pagamento postale via internet, non viene attribuito un codice univoco dell’operazione e tale modalità di pagamento andrebbe tendenzialmente evitata; il codice da inserire nel modulo è comunque il codice numerico che è generalmente preceduto dalle lettere CC;
  • In caso di pagamento mediante Bonifico europeo (SEPA), va indicato nel modulo il codice operazione TRN, di 30 caratteri (alfanumerico).

Alla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione si deve procedere con l’accreditamento, (vedi FAQ Gestione AREA RISERVATA) ai fini di acquisire le credenziali necessarie per poter accedere alla propria area riservata del portale web e comunicare ogni variazione dei dati anagrafici e dei relativi incarichi di revisione assunti, come previsto dall’articolo 16 del DM 145/2012.

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione.

No, perché a norma di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 , del decreto ministeriale 24/09/2012 i revisori e le società che in corso d’anno sono iscritti per la prima volta nel registro revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo a partire dall’anno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Registro dei revisori legali si compone delle sezioni “A” e “B”. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sono iscritti nella “Sezione A” i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano ad attività di revisione legale presso una società di revisione, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.

È invece collocato nella “Sezione B” il revisore legale che non ha in corso, o non li ha esercitati nell’ultimo triennio, incarichi di revisione legale o non ha collaborato ad incarichi di revisione legale presso una società di revisione. L’iscrizione nella sezione B non preclude, in ogni caso, lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la funzione di sindaco in un collegio sindacale non incaricato della revisione legale, ai sensi dell’articolo 2397 c.c., o perizie o attestazioni previste dal codice civile.

Pertanto, la distinzione tra le sezioni “A” e “B” è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto.

Il revisore legale iscritto nella “Sezione B” del registro è un soggetto abilitato a svolgere la revisione legale, ma che non svolge in concreto incarichi di revisione legale.

Il revisore legale iscritto nella “Sezione B” del Registro è comunque tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione, all’obbligo di aggiornare il contenuto informativo del Registro in caso di variazione dei dati, inclusa la comunicazione di un valido indirizzo PEC, ed è soggetto agli obblighi di formazione continua di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 39/2010. Non è soggetto, invece, ai controlli di qualità previsti sullo svolgimento della revisione legale.

L’iscritto nella sezione B del Registro dei revisori legali non può, inoltre, ospitare presso il proprio studio, in qualità di dominus, eventuali tirocinanti ai fini dell’abilitazione di questi ultimi all’esercizio dell’attività di revisione legale.

Il revisore iscritto nel Registro che non ha in corso incarichi di revisione legale e non collabora ad un’attività di revisione legale in una società di revisione da almeno un triennio, è collocato automaticamente nella sezione “B” del Registro dei revisori legali. Qualora, prima del decorso di detto termine, intenda comunque transitare nella sezione “B”, può presentare una richiesta, ricorrendone i presupposti, tramite l’apposita funzione disponibile all’interno dell’Area riservata ed il conseguente invio del modulo RL 99. Per ulteriori informazioni in merito consigliamo di prendere visione della guida operativa disponibile all’interno dell’Area Riservata del revisore.

I revisori iscritti che non esercitano l’attività di revisione legale sono sempre tenuti a comunicare, secondo le modalità stabilite, ogni variazione delle informazioni relative al Registro, incluse quelle anagrafiche e quelle relative alla comunicazione dell’indirizzo PEC, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta modifica. Essi sono altresì tenuti all’obbligo di formazione continua di cui all’articolo 5 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

Il revisore iscritto nella “Sezione B” è un soggetto regolarmente iscritto ed è tenuto agli obblighi di formazione continua. Quale soggetto legalmente abilitato all’esercizio della revisione legale può, in ogni momento, assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione presso una società di revisione legale.

L'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato delle revisione legale, va tempestivamente comunicata al Registro dei revisori legali mediante le apposite funzionalità disponibili nell’area riservata del portale web della revisione legale, accedendo con le proprie credenziali personali, entro il termine di 30 giorni. La suddetta comunicazione, debitamente verificata, consentirà al revisore legale il passaggio alla “Sezione A” del Registro.

Al Registro andranno comunicati, nello stesso termine previsto dall’articolo 16, del D.M. 145/2012, tutte le variazioni riguardanti l’incarico stesso (rinnovo e cessazione dell’incarico).Gli incarichi di sindaco supplente non consentono il passaggio alla sezione A al Registro in quanto non comportano l’effettivo svolgimento della revisione legale.

Il ritardo o la mancata comunicazione espone l’iscritto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Al riguardo, l’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 135/2016, novellando l’originario Capo VIII del decreto legislativo n. 39/2010, ha introdotto all’art. 24, comma 2, lettera b), una specifica sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni obbligatorie, applicabile nella misura da cinquanta a duemilacinquecento euro.

No, il revisore iscritto nella “Sezione B” non può attestare lo svolgimento di un periodo di pratica professionale svolto presso il suo studio da parte di aspiranti revisori legali. La norma, sia nazionale che dell’Unione Europea, infatti, prevede che il tirocinio sia finalizzato all’acquisizione, tra l’altro, delle conoscenze pratiche necessarie allo svolgimento della professione, ciò che, evidentemente, non sarebbe possibile nel caso in cui il dominus non svolgesse alcun incarico o non collaborasse ad un’attività di revisione legale presso una società di revisione legale.

Il revisore legale che non ha incarichi di revisione legale resta iscritto nella “Sezione A” del Registro. Se non assume un incarico di revisione legale o non collabora presso una società di revisione legale per un periodo minimo di tre anni consecutivi, il revisore sarà collocato d’ufficio nella “Sezione B” del Registro.

Il revisore iscritto nella “Sezione B” che assume un incarico di revisione legale transita nella “Sezione A” del registro comunicando, nel termine di 30 giorni, l’incarico stesso al Registro attraverso le specifiche funzionalità disponibili sul portale web della revisione legale, tramite la propria area riservata.Gli incarichi di sindaco supplente non consentono il passaggio alla sezione A al Registro in quanto non comportano l’effettivo svolgimento della revisione legale.

Devono essere comunicati al Registro esclusivamente gli incarichi di “revisione legale dei conti” condotti ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in ordine all’attendibilità del bilancio nel rispetto delle procedure e degli standard professionali applicabili (ISA ITALIA).

A titolo puramente esemplificativo, sono soggetti all’obbligo di comunicazione:

  • gli incarichi di revisione legale presso società per azioni e società in accomandita per azioni, conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, ovvero al collegio sindacale nei casi previsti dall’art. 2409-bis c.c.;
  • gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, conferiti ad un revisore legale, ad una società di revisione o al collegio sindacale nelle ipotesi previste dall’art. 2477 c.c.;
  • gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, nelle ipotesi previste dall’art. 2477 c.c.;
  • gli incarichi di revisione legale svolti presso Enti di Interesse Pubblico o presso enti sottoposti a regime intermedio conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, a norma rispettivamente degli articoli 16 e 19bis del d.lgs. 39/2010.

Non è, invece, revisione legale l’attività di mero controllo contabile svolto senza la rilevazione di tutti gli elementi probativi richiesti per un incarico di “revisione legale” e senza l’obbligo di far ricorso alle procedure di revisione previste dal decreto legislativo 39 del 2010.

A titolo esemplificativo, non svolgono revisione legale:

  • i componenti di un collegio sindacale di una società di capitali, qualora lo statuto non vi abbia espressamente demandato la revisione legale dei conti;
  • i componenti supplenti del collegio sindacale;
  • gli organi di controllo di entità non soggette alla revisione legale (società di persone, imprese individuali, associazioni, comitati, enti morali, ecc.); ciò, anche qualora l’incaricato sia stato scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori;
  • i sindaci, revisori o componenti di organi comunque denominati presso enti ed organismi pubblici non costituiti in forma societaria, o presso i comuni o gli enti locali.

Non costituiscono, inoltre, revisione legale attività quali la certificazione di crediti d’imposta a fini fiscali, l’asseverazione di piani economico finanziari per l’accesso a pubblici appalti, la relazioni su fusioni o più in generale l’emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del codice civile.

Si ricorda che gli Uffici preposti all’assistenza al pubblico non sono tenuti a fornire risposta ai quesiti con i quali si richiede se un incarico di revisione è effettuato in conformità al decreto legislativo n. 39 del 2010, in quanto al di fuori dei tipi societari in cui la revisione legale è obbligatoria per legge, la qualificazione dell’incarico richiede "una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l’attività di controllo contabile".

Il Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite di Consip, invia a tutti gli iscritti un avviso di pagamento che sarà trasmesso all’indirizzo elettronico (PEC o PEO) comunicato al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta.

L'avviso di pagamento è disponibile anche on-line. Nel caso, dunque, di mancata ricezione dell'avviso, l'iscritto potrà accedere all'Area riservata del portale con le proprie credenziali personali, selezionare la voce contribuzione annuale e scaricare l'avviso di pagamento relativo all'anno 2017 mediante l'apposita funzionalità.

Per ulteriori informazioni riguardo le modalità di pagamento dei contributi, si rinvia alla pagina tematica del portale web della revisione legale.

Il revisore legale o la società di revisione legale possono, in qualsiasi momento, richiedere l’attestato di iscrizione al Registro dei revisori legali.

Per poter richiedere un attestato di iscrizione è necessario accedere nell’apposita sezione “Attestati” dell’Area riservata, con le credenziali rilasciate al termine della procedura di accreditamento. L’attestato di iscrizione, firmato digitalmente, sarà reso disponibile all’interno della stessa area dopo 24 ore dalla richiesta. In area riservata sarà, inoltre, sempre fruibile, in formato pdf, l’ultimo attestato richiesto.

Dal 1 gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione (art. 15 Legge n. 183/2011). Sui certificati rilasciati verrà apposta la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" a pena di nullità del certificato stesso.

L’attestato di iscrizione, firmato digitalmente, sarà reso disponibile all’interno dell’area riservata dopo 24 ore dalla richiesta. In area riservata sarà, inoltre, sempre fruibile, in formato pdf, l’ultimo attestato richiesto. Non è previsto il rilascio di attestati in carta pergamenata.

Il revisore che non ha in corso incarichi di revisione legale può chiedere di essere cancellato dal Registro dei revisori legali. La richiesta di cancellazione del revisore dal Registro dei revisori legali può essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo online RL-91. Per convalidare la richiesta di cancellazione, il modulo compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

 -     Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali

Via di Villa Ada, 55

00199 ROMA

La richiesta di cancellazione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, non deve presentare correzioni o abrasioni manuali, e deve contenere in allegato la copia del documento di identità del richiedente e deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo.

La cancellazione del revisore dal Registro dei revisori legali è disposta con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, sentita la Commissione per i revisori contabili.

La cancellazione dal Registro dei revisori legali non può, in ogni caso, avvenire se è in corso nei confronti del revisore legale un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o dell’articolo 195 del TUIF. Il revisore legale che si è cancellato volontariamente dal Registro dei revisori legali può, ricorrendone i presupposti, presentare nuova istanza di iscrizione al registro.La cancellazione del revisore dal Registro dei revisori legali viene, inoltre, disposta d’ufficio nei seguenti casi:

  • fattispecie sanzionatorie previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
  • quando il revisore abbia ottenuto l’iscrizione nel Registro dei revisori legali attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci;
  • morte o interdizione legale del revisore.

Il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione dal Registro dei revisori legali, può chiedere una nuova iscrizione solo a condizione che siano state rimosse le cause che ne avevano originato la cancellazione. In caso di richiesta di cancellazione presentata in corso d’anno il contributo annuale è ugualmente dovuto.

La società di revisione che non ha in corso incarichi di revisione legale può chiedere di essere cancellata dal Registro dei revisori legali. La richiesta di cancellazione della società di revisione dal Registro dei revisori legali può essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo online RL-92. Per convalidare la richiesta di cancellazione, il modulo compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

 -     Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali

Via di Villa Ada, 55

00199 ROMA

La richiesta di cancellazione deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del rappresentante legale della società e deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo.

La cancellazione della società di revisione dal Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell’Ispettore generale di finanza della Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Commissione per i revisori contabili. La cancellazione dal Registro dei revisori non può, in ogni caso, avvenire se è in corso nei confronti della società di revisione un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o dell’articolo 195 del TUIF.

La società di revisione che si è cancellata volontariamente dal Registro dei revisori legali può, ricorrendone i presupposti, presentare nuova istanza di iscrizione al registro. La cancellazione della società di revisione dal Registro dei revisori legali viene, inoltre, disposta d’ufficio nei seguenti casi:

  • fattispecie sanzionatorie previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
  • quando il revisore abbia ottenuto l’iscrizione nel Registro dei revisori legali attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci;
  • estinzione della società di revisione

La società di revisione destinataria di un provvedimento di cancellazione dal Registro dei revisori legali, può chiedere una nuova iscrizione al registro solo a condizione che siano state rimosse le cause che ne avevano originato la cancellazione.

In caso di decesso del revisore iscritto nel Registro dei revisori legali, la società di revisione presso la quale il revisore deceduto svolgeva la propria attività o qualsiasi altra persona che abbia avuto notizia del decesso può darne comunicazione compilando il modulo on-line RL-93. Il modulo compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del dichiarante, al seguente indirizzo:

 -     Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali

Via di Villa Ada, 55

00199 ROMA

La comunicazione di decesso del revisore deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del dichiarante e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.Verificata la veridicità della dichiarazione contenuta nella comunicazione, il revisore deceduto viene cancellato dal Registro dei revisori legali.

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione.

(Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)