Frequently asked questions (FAQ): posta certificata

È un sistema di posta elettronica che permette di fornire al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Il messaggio di posta elettronica certificata ha così lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale, con il vantaggio che la ricevuta di consegna contiene anche il messaggio, gli allegati e le identità del mittente e del destinatario di PEC anch'essi certificati. Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.

Per maggiori informazioni consultare l’area CONTATTI della sezione Revisione Legale del sito web della Ragioneria Generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/contatti/

L’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 ha esteso ai revisori legali l’obbligo di dotarsi di una casella PEC valida da comunicare al soggetto incaricato alla tenuta del Registro. La Circolare n. 21 del 29 settembre 2016 del Ragioniere Generale dello Stato ha precisato le modalità con cui procedere alla comunicazione di tali caselle e previsto, in fase di prima applicazione, il termine del 30 novembre 2016 per l’assolvimento di detto obbligo.

Sebbene la PEC non sia obbligatoria anche per i tirocinanti, è comunque consigliato a questi ultimi di dotarsi di un indirizzo elettronico certificato da comunicare al Registro del tirocinio. L’uso della PEC consente infatti di attestare l'invio e la consegna di documenti informatici, con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. In questo modo, si riducono notevolmente tempi e costi delle comunicazioni elettroniche da e verso la Pubblica Amministrazione, rispetto alle corrispondenti comunicazioni cartacee.

La Circolare n. 21 del 29 settembre 2016 del Ragioniere Generale dello Stato ha previsto che tutti gli iscritti al Registro, anche quelli finora sprovvisti di tale strumento, devono farsi carico di attivare una casella PEC presso un fornitore certificato. Tale casella deve essere comunicata al Registro direttamente mediante accesso all’area riservata del portale web della revisione legale, con le credenziali personali rilasciate in fase di accreditamento.

Resta ferma sempre la necessità di procedere all’aggiornamento del proprio indirizzo PEC entro il termine di 30 giorni da ogni variazione, secondo quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. del 20 giugno 2012, n. 145..

L’elenco pubblico dei gestori a cui fare riferimento è presente sul sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) al seguente indirizzo: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori.

Si. Coloro che intendono iscriversi nel registro devono avere in dotazione una casella PEC. Il recapito elettronico di posta certificata dovrà essere indicato nella modulistica di iscrizione al Registro.

No, in quanto il servizio di Postacertificata (CEC-PAC), dedicato esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubblica amministrazione, gestito da AgID è in via di dismissione.